ALLEGATO A Elenco dele Leggi e/o Articoli di Leggi citate nel Regolamento di Contabilità

Ultima modifica 5 maggio 2020

ALLEGATO "A"

ELENCO DELLE LEGGI E/O/ ARTICOLI DI LEGGI CITATE NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ

NOTE


ART. 1
ART. 59, COMMA 1 L.142/90.
I Consigli Comunali e provinciali deliberano lo Statuto, il Regolamento di contabilità e il Regolamento delle discipline dei contratti (omissis).
ART. 108 DE. LEG.VO 77/95.
Gli Enti locali adeguano i regolamenti ai principi ed alle disposizioni recate presente ordinamento finanziario e contabile (omissis).
Il Decreto Leg.vo 336/96 ha apportato delle modifirbe al DE. LEG.vo 77/95. A questo si rimanda per. ulteriori chiarimenti in merito.


D. LEG.VO 336/96
ART. 2
ART. 51 L. 142/90
comma 5 lo Statuto può prevedere che la copertura dei posti o di respon-sabile o dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante Contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente, con deliberazione motivata di diritto privato fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

ART. 6
ART. 12 D. LG.VO 77/95.
Gli Enti Locali di cui all'art. 1, comma 2 allegano al Bilancio annuale di previsione e programmatica che copra un periodo pari a quello del Bilancio pluriennale.
La relazione previsionale e programmatica ha carattere generale. Illustra anzitutto le carat-teristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'Ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Comprende, per la parte entrata, una valu-tazione generale sui mezzi finanziari , individuando le fonti di finanziamento ed evidenziando l'an-damento storico degli stessi ed i relativi vincoli.
Per la parte spesa la relazione redatta per programmi e per eventuali progetti, con espresso riferimento ai programmi indicati nel bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entità e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa corrente consolidata, a quella di sviluppo ed a quella di investimento.
Per ciascuno programma data specificazione della finalità che si intende conseguire e delle risorse umane e strumentali ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli esercizi in cui si arti-cola il programma stesso ed data specifica motivazione delle scelte adottate.
La relazione previsionale e programmatica fornisce la motivata dimostrazione delle varia-zioni intervenuto rispetto all'esercizio precedente.
Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica anche gli obiettivi che si inten-dono raggiungere, sia in termini di bilancio clic in termini di efilcacia, efficienza ed economicità del servizio.
La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla delibera di cui all'art.14 comma 1 lettera c), e relativi piani di attuazione e con i piani di attuazione e con i piani economico-finanziari di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504.
Con il regolamento di cui all'art.114 approvato lo schema di relazione valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni minime necessarie ai fini del consolidamento dei conti pubblici.


ART. 10
ART.14 D. LEG.VO 77/95.
al Bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

  • il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il Bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;

  • Le risultanze dei rendiconti delle unioni di comuni, aziende speciali, consorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio dei servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antece-dente quello cui il bilancio si riferisce.

  • la deliberazione da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del Bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e la qualità di aree fabbricate da destinarsi alla residenza, alle atti-vità produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962 n 167 22 ottobre 1971 n.865 e 5 agosto 1978 n.457 - che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie, con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o fabbricato.

  • la deliberazione con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale, nonchè i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi.

ART. 11
ART. 46 D. LEG.VO 504/92.
Le amministrazioni provinciali, i Comuni, i loro consorzi, le aziende speciali e le comunità montane sono autorizzate ad assumere mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle regioni, per il finanziamento di opere pubbliche destinate all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto sono realizzati sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a un prezzo non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con esclusione della trattativa privata.
Il piano finanziario previsto dall'art.4 del decreto-legge 2 marzo 1989 n 155 deve essere inte-grato con un ulteriore piano economico-finanziano diretto ad accertare l'equilibrio economico-finan-ziario dell'investimento e della connessa gestione anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della determinazione delle tariffe.
Il piano economico finanziario deve essere preventivamente assentito da un istituto di credito mobiliare scelto tra gli istituti indicati con decreto emanato dal Ministero del Tesoro. La redazione del piano economico-finanziario riguarda esclusivamente le nuove opere, il cui progetto generale comporti una spesa superiore al miliardo.
Le tariffe dei servizi pubblici di cui al comma 1 sono determinati in base ai seguenti criteri:

  • la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico-finanziario;

  • l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito.

  • l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli investimenti e della qualità del servizio.

Ove gli introiti siano connessi a tariffe a prezzi amministrati, il Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.) o il comitato Provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario dell'investimento, verifica l'e-ventuale presenza di fattori inflattivi che contrastino con gli indirizzi di politica economica gene-rale. Eventuali successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il C.I.P. o il comitato provinciale prezzi secondo le rispettive competenze, tuttavia verifica, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle condizioni di cui al comma 4, alle quali l'aumento deliberato resta subordinato.
Le opere che superano l'importo di un miliardo di lire dovranno essere sottoposte a monito-raggio economico e gestionale a cura di una società specializzata, scelta nell'elenco che sarà predi-sposto dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro del Tesoro, con riparto dei costi relativi in parti eguali fra l'ente mutuatario e l'istituto di credito finanziatore.
Per le opere finanziate dalla Cassa depositi e prestiti, l'esame del piano economico-finanzia-rio e l'attività di monitoraggio potranno essere effettuate dalla Cassa stessa.


ART. 52
ART. 57 comma 5° L. 142/90
Il Collegio dei Revisori, in conformità allo Statuto ed al Regolamento, collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finan-ziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione Consiliare del Conto Consuntivo.

ART. 65
ART. 32, comma 5°, D.P.R. n. 43/88
a richiesta degli enti locali interessati il concessionario assume il servizio di Tesoreria degli enti stessi, comprendente le entrate diverse da quelle di cui all'art.2 comma lo, ed il pagamento delle spese nonchè le altre incombenze demandate al tesoriere da norme legislative e regolamentari. Assu-mono, altresì, la riscossione di entrate spettanti ad enti autorizzati per legge ad avvalersi degli esattori delle imposte dirette in base alle vigenti leggi.


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