Capo II - Programmazione

Ultima modifica 5 maggio 2020

ART. 5
PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'ENTE

Il Comune assume il sistema della programmazione, attuazione,controllo e verifica dei risultati ed uniforma ad esso la propria attività amministrativa.
I principali strumenti per il conseguimento dell'obiettivo programmatorio sono:

  1. la relazione previsionale e programmatica;

  2. il bilancio pluriennale di previsione;

  3. il piano pluriennale delle opere pubbliche;

  4. il piano economico finanziario;

  5. il bilancio annuale di previsione;

  6. il piano esecutivo di gestione;

  7. il rendiconto, comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio;

  8. la relazione della Giunta contenente le valutazioni di efficacia delle azioni condotte, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti (art.55, comma 7. legge n. 142/90).

ART. 6
RELAZIONE PREVISIONE E PROGRAMMATICA

Al bilancio annuale di previsione è allegata una relazione previsionale e programmatica, che copre il periodo considerato dal bilancio pluriennale,secondo le modalità e i contenuti previsti dall'art. 12 del D. L. 77/95.
La relazione previsionale e programmatica individua le scelte prioritarie dell'Amministrazione coerenti con gli obiettivi della programmazione socio economica nazionale, regionale e territo-riale. Deve contenere tutti gli elementi individuati dalla legislazione in vigore.
La relazione previsionale programmatica deve considerare lo stato generale dei servizi pubblici e tenere conto di tutti gli atti di programmazione di competenza del Comune, approvati o da approvare.
Inoltre, deve contenere l'indicazione delle risorse finalizzate alle spese di investimento.
La relazione previsionale e programmatica, per ciascuno dei programmi deve contenere una apposita scheda che individua:

  1. gli obiettivi generali, le risorse, gli strumenti, le procedure, i tempi di realizzazione e il responsabile;

  2. la motivazione delle scelte adottate;

  3. gli eventuali progetti in cui si articola il programma;

  4. i servizi da erogare e i relativi standard quantitativi e qualitativi;

  5. gli obiettivi specifici assegnati a ciascun servizio e i risultati che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio sia in termini di efficacia, efficienza ed economicità;

  6. una strategia di sviluppo nel triennio delle esecutività previste nel programma e una stima dei costi, anche in relazione ai risultati attesi che lo stesso comporta per ciascuno dei tre anni in questione;

La scheda di cui al comma 4 deve essere redatta e consegnata da parte dei responsabili dei pro-grammi e dei servizi alla Ragioneria generale entro il 30/06 di ogni anno. La mancata consegna entro i termini predetti, comporta sanzioni disciplinari ed addebiti nello stipendio per il respon-sabile del programma e dei servizi.

ART. 7
BILANCIO PLURIENNALE

Il Bilancio Pluriennale è il documento contabile che contiene previsioni di medio periodo, di durata pari a duello della Regione.
Gli stanziamenti previsti nel Bilancio Pluriennale hanno carattere autorizzatorio, costituendo limiti agli impegni di spesa, e sono aggiornati in sede di approvazione del Bilancio annuale;Definisce il quadro delle risorse finanziarie che si prevede di impiegare nel periodo di riferi-mento, individua il ricorso al mercato finanziario per le spese di investimento relative ad ognuno degli anni considerati.
Gli stanziamenti dei primo anno del Bilancio Pluriennale devono coincidere con quelli del Bilan-cio di Previsione annuale di competenza.


ART. 8
PROGRAMMI SERVIZI E INTERVENTI

I Programmi rappresentano raggruppamenti di entrate e di spese relativi alla stessa area di azione e si riferiscono ad un determinato obiettivo individuato nella relazione previsionale e programmatica.
I programmi devono essere articolati in progetti.
I servizi sono strutture destinate allo svolgimento di una specifica attività cui è preposto un responsabile. A ciascun servizio è correlato un reparto organizzativo, semplice o complesso, composto da persone, mezzi (beni mobili e immobili) e risorse finanziarie che ne costituiscono la dotazione. Si distinguono in:

  1. Servizi interni, necessari per l'organizzazione funzionale dell'Ente;

  2. Servizi esterni, destinati alla collettività amministrata;

Il servizio esterno, costituisce di norma, un unico centro di costo. Nel caso di servizi complessi plurifunzionali, ovvero decentrati nel territorio,può essere prevista la suddivisione in più centri di costo.
Gli interventi individuano i fattori produttivi distinti in ragione della loro natura economica.


ART. 9
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE

Il programma triennale delle opere pubbliche individua gli interventi che nel triennio si inten-dono realizzare. Lo stesso viene adottato dal Consiglio Comunale cosi come previsto dalle leggi vigenti e dallo statuto. Le opere sono ripartite per settore di intervento e devono recare l'indi-cazione dell'ordine di priorità generale all'interno di ciascun settore oltre che la tipologia di finanziamento.
Il programma è formulato in coerenza con il quadro finanziario del triennio in riferimento, sulla base delle risorse certe, di quelle definite nel Bilancio Pluriennale e di quelle realisticamente acquisibili con assegnazioni Regionali, Statali, Comunitarie e di altre Istituzioni Pubbliche, nel rispetto dei principi della veridicità delle entrate e della compatibilità delle spese.
Le opere il cui finanziamento è previsto con assunzione di mutui non possono superare, nel loro complesso, il cinquanta per cento della capacità di indebitamento del Comune determinata in funzione delle risorse correnti delegabili a garanzia.
Le previsioni del primo anno del programma corrispondono con quelle del bilancio di previsione annuale di competenza.

ART. 10
ALTRI ALLEGATI AL BILANCIO DI PREVISIONE

Al Bilancio di Previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 14 del decreto legislativo n. 77/95 e successive modifiche e integrazioni e specificatamente:

  1. il rendiconto deliberato del penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, quale documento necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;

  2. le risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni di comuni, aziende speciali, con-sorzi, istituzioni, società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;

  3. la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, o. 167, 22 otto-bre 4974. n. 865 e 5 agosto 1978 n.457 - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;

  4. le deliberazioni con la quale sono determinate le tariffe per i servizi a domanda individuale, nonché i tassi di copertura in percentuale dei costo di gestione dei servizi stessi, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali.

  5. il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11.02.1994, n. 109.

ART. 11
PIANI ECONOMICO FINANZIARI

Per i progetti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziati con l'assunzione di mutui destinate all'esercizio di servizi pubblici, deve essere approvato un piano economico finanziario. diretto ad accertare l'equilibrio dell'investimento e della connessa gestione, anche in relazione agli introiti previsti.
La deliberazione consiliare che approva il piano economico finanziario costituisce presupposto di legittimità delle deliberazioni di approvazione dei progetti esecutivi dell'investimento e delle deliberazioni di assunzione dei relativi mutui.
Le tariffe dei servizi pubblici devono essere determinate in coerenza con il piano economico finanziario dell'opera e in misura da assicurare la corrispondenza tra i costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento tecnico e finanziario e i ricavi.
I piani economico-finanziari devono essere redatti dagli uffici proponenti il progetto da appro-vare, firmati dal Capo Settore responsabile e contenenti le indicazioni di cui all'art. 11 e tra-smessi alla ragioneria Generale per i riscontri di competenza unitamente alla proposta di deli-berazione approvativa.
Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 504. e successive modificazioni e integrazioni.


ART. 12
MODALITÀ DI FORMAZIONE DEI DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Ai fini della formazione della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, si fa rinvio alle procedure di cui al successivo art. 19. Nel rispetto dei tempi ivi stabiliti, i responsabili dei programmi predispongono e trasmettono alla ragioneria Generale la scheda di cui al precedente art. 6, comma 4,entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno.
Lo Schema di Programma triennale delle opere pubbliche sulla base delle risorse disponibili e delle indicazioni programmatiche della Amministrazione,viene predisposto dall'Ufficio tecnico Comunale e presentato alla ragioneria Generale per i riscontri di competenza entro e non oltre il 31 Agosto di ogni anno.
Sulla base delle indicazioni programmatiche della Giunta e sulla base dei programmi e progetti di cui al comma 1 la Ragioneria Generale predispone lo schema di relazione previsionale e programmatica.
Lo schema della deliberazione di cui all'art. 5 comma 2 lettera h), è predisposto dalla ragioneria Generale sulla base delle, informazioni che devono essere fornite dai Responsabili dei Pro-grammi e dei Servizi entro 10 giorni dalla richiesta. La mancata o ritardata presentazione com-porta le sanzioni previste dall'art. 6 comma 5.
In tutte le fasi del processo di formazione del Bilancio, il Ragioniere Generale verifica la veridi-cità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai Responsabili dei Programmi e dei servizi.
I risultati delle operazioni di verifica di cui al comma precedente sono comunicati alla Giunta con apposita relazione.
In caso di esito negativo della verifica, il Ragioniere Generale riformula le previsioni e apporta le necessarie correzioni, dandone comunicazione ai Responsabili dei Programmi e dei servizi, alla Giunta e al Segretario Generale.

 


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