Capo III - Oggetto dei Contratti

Ultima modifica 5 maggio 2020

CAPO III
Oggetto dei Contratti

ART. 13
ESERCIZIO FINANZIARIO

L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa.


ART. 14
ESERCIZIO PROVVISORIO E GESTIONE PROVVISORIA

L'esercizio provvisorio può essere attivato solo a seguito di autorizzazione dell'Organo Consi-liare in sede di approvazione del bilancio o con atto successivo, al fine di legittimare la gestione da porre in essere da parte degli Organi esecutivi e dei Responsabili dei Servizi, nei limiti tem-porali di due mesi e quantitativi non superiori mensilmente ad un dodicesimo, per ciascun inter-vento, delle somme previste nel bilancio deliberato.
Non sono soggette a limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge o quelle non suscet-tibili di pagamento frazionato in dodicesimi,nonché le spese necessarie ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
In assenza di bilancio deliberato dall'Organo consiliare è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata soltanto l'assolvimento delle obbliga-zioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, dei residui passivi, di rate di mutuo di canoni,imposte e tasse di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge ed in generale limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoni ali certi e gravi all'Ente
La sussistenza del requisito del danno patrimoniale deve essere attestata nel parere tecnico--amministrativo del Responsabile del Servizio proponente e risultare specificatamente nel rela-tivo provvedimento.
Nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione da parte dell'Organo regionale di con-trollo (esercizio provvisorio) oppure in assenza del bilancio deliberato dall'organo consiliare (gestione provvisoria), il Tesoriere è tenuto ad estinguere i mandati di pagamento in conto com-petenza, sulla base di idonea attestazione di sussistenza dei requisiti che consentono l'assolvi-mento della spesa, resa dal Responsabile della Ragioneria.
Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, si applica la disciplina del comma 1° intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitiva-mente approvato.


ART 15
ENTRATE E SPESE

Le entrate e le spese sono iscritte nel bilancio di previsione nel rispetto della normativa vigente, secondo i principi della integrità, universalità,veridicità, pareggio finanziario ed equilibrio eco-nomico.
I Responsabili dei Programmi e dei servizi rispondono del rispetto dei suddetti principi nella for-mulazione delle previsioni di cui al seguente art. 19 comma 1.
In sede di formazione e di approvazione del Bilancio di Previsione deve essere assicurato idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi finanziari.


ART. 16
SERVIZI PER CONTO DI TERZI

Nel titolo VI delle entrate e nel titolo IV delle spese trovano esposizione, distinti per capitoli, i servizi per conto di terzi che comprendono quanto stabilito dalla normativa vigente.

ART. 17
FONDO DI RISERVA

Nel bilancio di previsione è istituito, nella parte corrente,un fondo di riserva ordinario che non può essere inferiore al 1.00% e non superiore al 2.00 % del totale delle spese correnti inizialente previste in bilancio.
Il prelievo dal fondo di riserva può essere effettuato fino al 31 dicembre dell'esercizio, con provvedimento- dell'Organo esecutivo da trasmettere. entro 15 gg., a cura del Segretario al Consiglio Comunale tramite il Presidente del Consiglio.
Il Fondo di riserva è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.


ART. 18
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

La gestione finanziaria si svolge in base al Bilancio annuale di Previsione che deve essere redatto in termini di competenza, secondo lo schema previsto alle vigenti disposizioni normative.
La parte entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione rispettivamente, alla Fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto del- l'entrata.
La parte spesa è ordinata gradualmente in Titoli, funzioni,servizi ed interventi, in relazione rispettivamente, ai principali aggregati economici,alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività e dalla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa è leggibile anche per programmi dei quali è fatta analitica illustrazione in appo-sito quadro di sintesi del bilancio e nella relazione previsionale e programmatica.
Il Bilancio annuale di Previsione, corredato dalla Relazione Previsionale e Programmatica e dal Bilancio Pluriennale ed accompagnato dalla relazione dell'Organo di revisione, è approvato dal Consiglio entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello cui esso si riferisce. Tale scadenza può essere prorogata da leggi o D.L. dello Stato ed in ogni caso entro il 31 dicembre dell'anno precedente o quello cui esso si riferisce.


ART. 19
MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL PROGETTO DI BILANCIO

Ai fini della formazione del bilancio di previsione e dei documenti di programmazione allegati, entro il 30 Giugno di ogni anno i Responsabili dei Servizi con il coordinamento del responsabile del rispettivo programma formulano, in attuazione degli obiettivi e delle finalità previamente fissati dagli organi di governo entro il 30 di Aprile le proposte relative alle entrate che si prevede di accertare e alle spese che si prevede di impegnare, comunicandole, entro la medesima data, alla Ragioneria.
I Responsabili di cui al 1° comma allegano alle proposte un prospetto analitico di ciascun servizio contenenti indicazioni circa:

  1. il numero, le qualifiche e i carichi del personale;

  2. le dotazioni strumentali;

  3. gli impianti e le altre strutture gestite;

  4. gli indicatori di prodotto e il numero dei fruitori(utenti);

  5. gli eventuali proventi che si prevede di accertare e le spese che si prevede di impegnare nel-l'esercizio in corso e nei due esercizi successivi;

  6. gli obiettivi per il nuovo anno articolati in termini di risultati da conseguire, con indicazioni dei costi presunti, comprensivi delle quote di ammortamento calcolate a norma della legisla-zione in vigore, e dei tempi di realizzazione;

  7. le ipotesi di sviluppo nel triennio

 

La Giunta espletate, tramite la Ragioneria, le prime operazioni di coordinamento delle proposte e di verifica di compatibilità con l'insieme delle risorse ipotizzabili, fornisce ai Responsabili dei Servizi indicazioni ai fini di un adeguamento delle proposte formulate. Le nuove elaborazioni dovranno essere presentate alla Ragioneria entro il 31 Luglio. In mancanza, ovvero anche in carenza del prospetto analitico di cui al comma 2, viene mantenuto lo stesso stanziamento del Bilancio in corso,e delle inadempienze si tiene conto in sede di attribuzione delle competenze accessorie al personale interessato oltre le sanzioni ed addebiti nello stipendio di cui all'art.6 5° comma.
La Ragioneria, entro il successivo 1 settembre, elabora l'ipotesi di bilancio, previa verifica della veridicità delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa.
Entro lo stesso termine, pervengono alla Ragioneria Generale:

  1. dal Responsabile del servizio personale l'allegato al bilancio contenente l'indicazione del per-sonale dipendente, sulla scorta del numero delle unità in servizio a qualsiasi titolo e delle previsioni circa i posti vacanti da coprire e i collocamenti a riposo, considerando i migliora menti economici maturati e quelli che matureranno nell'anno seguente anche per accordi di lavoro già definiti;

  2. dal servizio personale su segnalazione dei Capi Settori e dei Responsabili dei servizi interessati l'allegato per assunzioni temporanee e straordinarie;

  3. dal Responsabile del servizio economato e patrimonio:

  4. La situazione dello stato patrimoniale relativo ai beni mobili ed immobili con le variazioni che si sono avute in corso d'anno.

 

Gli atti propedeutici alla formazione del Bilancio di previsione (Ripartizioni Fondi L.R. 1/79 L.R. 22/56 determinazione tariffe a carico degli utenti etc., saranno predisposti dai Capi Settori, a cui sono assegnati i servizi e i procedimenti. Ove il procedimento sia di competenza di più Settori, l'atto sarà predisposto in collaborazione tra i responsabili del procedimento stesso. Il parere tecnico previsto dall'art. 53 L. 142/90 recepito con L.R. 45/91 sarà espresso da ognuno per la propria competenza.
Gli Atti di cui al comma 6, vengono trasmessi entro e non oltre il 10 Settembre di ogni anno al Ragioniere Generale che verifica la veridicità delle entrate e la compatibilità delle spese ed appone il proprio parere di regolarità contabile.
Le previsioni di entrata e di spesa degli atti di cui al comma 6 dopo l'approvazione del Consiglio Comunale in fase di approvazione del Bilancio di previsione non sono emendabili;
Entro lo stesso termine di cui al 7° comma, la Ragioneria predispone:

  1. il prospetto dei mutui e degli eventuali interessi per anticipazioni:

  2. l'elenco delle entrate e delle spese "una tantum";

  3. l'elenco degli impegni pluriennali;

  4. il prospetto dimostrativo della percentuale di copertura del costo dei servizi istituzionali, di quelli a domanda individuale e dei servizi produttivi;

  5. i quadri riepilogativi e riassuntivi previsti dalla legislazione in vigore;

  6. i quadri riassuntivi delle entrate e delle spese relativi ai servizi gestiti in economia;

  7. un quadro riassuntivo dei programmi;

  8. gli altri allegati compresi i Rendiconti, previsti dalla legislazione in vigore;

 

In tutte le fasi del processo di formazione del Bilancio il Ragioniere Generale verifica la veridi-cità delle previsioni di entrata e la compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai Respon-sabili dei Programmi e dei Servizi;
I risultati delle operazioni di verifica sono comunicate alla Giunta con apposita relazione scritta;
La proposta di bilancio con tutti i relativi allegati sono, a cura del Ragioniere Generale trasmessi alla Giunta Municipale entro e non oltre il 15 settembre. La Giunta, approva gli schemi di bilan-cio annuale e degli allegati documenti di programmazione entro e non oltre cinque giorni dalla trasmissione degli atti, rimettendo la relativa deliberazione all'Organo di revisione per acqui-sirne il parere, che dovrà essere reso entro e non oltre i successivi cinque giorni.
Il bilancio di previsione e relativi allegati devono a cura del Segretario Generale, essere trasmessi al Presidente del Consiglio entro e comunque non oltre i cinque giorni successivi all'acquisizione del parere dei revisori. Il Presidente del Consiglio Comunale trasmette immediatamente ai capigruppo consiliari copia di tutti gli atti concernenti il Bilancio.
I Consiglieri Comunali possono presentare al Presidente del Consiglio emendamenti agli schemi del bilancio entro 10 giorni dalla data di trasmissione degli stessi, con note scritte.
Gli emendamenti proposti devono, singolarmente, salvaguardare L'equilibrio del bilancio. Non sono ammissibili emendamenti non compensativi.
Gli emendamenti possono essere posti in votazione non prima dell'ottavo giorno successivo alla presentazione, nello stesso ordine cronologico con il quale sono stati presentati e dopo avere acquisito i pareri di regolarità tecnico-amministrativa, contabile di legittimità nonché i pareri di tutte le Commissioni Consiliari ordinarie, per la parte di loro pertinenza, nonché il parere della Commissione Consiliare competente. Non è dovuto sugli emendamenti il parere dell'Organo di revisione.
Il bilancio, ancorchè contenente la previsione di mutui, è approvato a maggioranza semplice.


ART. 20
PUBBLICITÀ DEL BILANCIO

Il Comune assicura ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio e degli allegati documenti di programmazione. con le modalità definite in apposito atto regolamentare che dovrà essere predisposto dal C.C.

ART. 21
P IANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Nel Piano Esecutivo di Gestione, contenente le sole dotazioni di competenza, sono determinati gli obiettivi di gestione dei singoli Servizi, con graduazione delle risorse e degli interventi in centri di responsabilità, centri di costo, capitoli ed articoli.
La proposta di piano è formulata, per ciascuna categoria o risorsa e per ciascun servizio. dai rispettivi Responsabili nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 19 cmnma 1.
La Giunta predispone, in sede di approvazione dello schema di bilancio e sulla base dello stesso, uno schema di massima del piano esecutivo di gestione,dandone conoscenza, in allegato allo schema medesimo, all'Organo consiliare, entro 15 gg. Dall'approvazione.
Il piano non forma oggetto di trattazione da parte del Consiglio; è approvato dalla Giunta entro il 31 dicembre di ciascun anno sulla base del bilancio di previsione deliberato dall'Organo con-siliare. Con il P.E.G., si determinano gli obiettivi di gestione e si affidano gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie ai responsabili dei programmi e dei servizi.


ART. 22
VARIAZIONE AL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Le variazioni al Piano esecutivo di gestione consistono in operazioni modificative delle previsioni dei capitoli e degli articoli all'interno di ciascun servizio, restando invariate le dotazioni degli interventi in bilancio.
La proposta di variazione, dettagliata e motivata, è presentata dal Responsabile del Servizio ed è formalizzata con deliberazione della Giunta.
Possono essere deliberate variazioni al Piano esecutivo di gestione fino ai 15 dicembre dell'esercizio.
La deliberazione di diniego della variazione proposta o la variazione in difformità della propo-sta formulata dal Responsabile del Servizio deve essere motivata dalla Giunta.
Le variazioni al Piano esecutivo di gestione che investono più risorse o più interventi, sono connesse e conseguenti alle precedenti esecutive deliberazioni di modifica dei bilancio.
Ogni modifica o variazione del P.E.G. approvato dalla Giunta deve essere comunicato al Consi-glio Comunale inderogabilmente entro dieci giorni


ART. 23
STORNI DI FONDI

Gli storni di fondi si operano mediante trasferimento di somme di stanziamenti che presentano disponibilità per provvedere ad integrare dotazioni deficitarie in relazione alle effettive neces-sità, per spepe che abbiano carattere di indifferibilità.
Sono vietati gli storni tra stanziamenti finanziati con entrate straordinarie o con vincoli di desti-nazione e stanziamenti di spesa corrente; da stanziamenti per spese in conto capitale a stanziamenti per spese correnti o per rimborso di prestiti nonché dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi ad altre parti del bilancio.
ANNULLATO dal CO.RE.CO sezione centrale di Palermo nella seduta del 12.12.1996 con decisione n. 15606/15407 in quanto in mancanza di apposita norma statutaria. in virtù della com-petenza generale a carattere residuale ai sensi dell'art.13 della L.R. 7/92 la competenza ad effettuare storni di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio spetta al Sindaco
Possono essere deliberati storni di fondi entro e non oltre il 30 novembre dell'esercizio.


ART. 24
VARIAZIONI DI BILANCIO

Le variazioni di bilancio consistono in operazioni modificative delle previsioni per la copertura delle nuove o maggiori spese o per dare concreta destinazione a nuove o maggiori entrate. oppure per sopperire a minori entrate accertate in corso d'anno.
Possono essere deliberate variazioni alle dotazioni di competenza fino al 30 novembre dell'esercizio.


ART. 25
ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO

L'operazione contabile di assestamento generale del bilancio consiste in una variazione com-plessa con la quale si provvede ad adeguare alle verifiche di accertamento ed alle esigenze di impegno le previsioni di competenza anche al fine di mantenere l'equilibrio del bilancio.
L'assestamento del Bilancio comprende anche l'eventuale applicazione dell'avanzo di amministrazione, certo liquido e disponibile, dell'esercizio precedente per finanziare le spese espressamente previste dalla legge e, obbligatoriamente per finanziare il ripiano del disavanzo accertato alla chiusura dell'esercizio precedente.
L'assestamento di bilancio può essere deliberato entro il 30 novembre. Le eventuali proposte dei Responsabili dei Programmi e dei Servizi devono essere trasmesse alla Ragioneria con l'indicazione della compensazione e della disponibilità degli stanziamenti interessati entro il 10 ottobre di ogni anno.


ART. 26
COMUNICAZIONI E DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI

Dopo l'approvazione del Bilancio di Previsione, la Ragioneria Generale comunica alle strutture che gestiscono i fondi, gli stanziamenti di Bilancio di loro competenza. Nel corso dell'esercizio la Ragioneria comunica entro il termine perentorio di 10 giorni, le variazioni apportate a qua-lunque titolo;
Le suddette strutture seguono l'evoluzione della gestione finanziaria mediante collegamento con il Sistema informativo della Ragioneria Generale ovvero con apposita contabilità elementare;
Nel Foglio Patti e Condizioni delle gare per l'affidamento di lavori per un importo superiore a un miliardo di lire deve essere previsto a carico della ditta aggiudicataria l'obbligo trimestrale di comunicare ai cittadini, con le stesse modalità previste per la pubblicità del bando di gara, lo stato di avanzamento dei lavori.

 


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