Capo IV - Sanzioni, Ravvedimento

Ultima modifica 5 maggio 2020

CAPO IV
SANZIONI - RAVVEDIMENTO

Articolo 21
Sanzioni ed interessi

D.Lgs.30 dicembre 1992, n. 504, art. 14)
Il comma è stato annullato dal CO.RE.CO. nella seduta del 04.05.2000 con decisione n. 2517/2517
Per l'omessa presentazione della comunicazione sostitutiva della dichiarazione I.C.I. si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo dovuto,con un minimo di lire 100.000'.
Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta.
Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da lire centomila a lire duecentomila. La stessa sanzione si applica per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti,ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del due e cinquanta per cento per ogni semestre compiuto, o quelli in vigore per legge.
Per l'omessa comunicazione delle notizie di cui all'articolo 11, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sarà applicata una sanzione amministrativa di 100.000(diconsi lire centomila).
Gli importi indicati nel presente regolamento saranno equiparati alle parità legali in euro.


Articolo 22
Ritardati od omessi versamenti

D.Lgs.18 dicembre 1997 n.471, art. 13)
Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell'imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.
Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.


Articolo 23
Procedimento di irrogazione delle sanzioni

D.Lgs.18 dicembre 1997 n. 472,art.16)
Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.
L'ufficio notifica l'atto di contestazione con l'indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.
Nel termine di sessanta giorni dalla notificazione, il trasgressore o il soggetto obbligato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs. 472/1997 possono definire la controversia con il pagamento di un quarto della sanzione indicata nell'atto di contestazione.
Se non addivengono a definizione agevolata,il trasgressore e i soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del D.Lgs.472/1997 possono, entro lo stesso termine,produrre deduzioni difensive. In mancanza,l'atto di contestazio­ne si considera provvedimento di irrogazione, impugnabile ai sensi dell'articolo 18, del D.Lgs. 472/1997 sempre entro il termine di sessanta giorni dalla sua notificazione.
L'impugnazione immediata non è ammessa e,se proposta, diviene improcedibile qualora vengano presentate dedu­zioni difensive in ordine alla contestazione.
L'atto di contestazione deve contenere l'invito al pagamento delle somme dovute nel termine di sessanta giorni dalla sua notificazione, con l'indicazione dei benefici di cui al comma 3 ed altresì l'invito a produrre, nello stesso termine,se non si intende addivenire a definizione agevolata, le deduzioni difensive e, infine,l'indicazione dell'organo al quale proporre l'impugnazione immediata.
Quando sono state proposte deduzioni, il responsabile del servizio, nel termine di decadenza di un anno dalla loro presentazione, irroga, se del caso, le sanzioni con atto motivato a pena di nullità anche in ordine alle deduzioni medesi­me.


Articolo 24
Irrogazione immediata delle sanzioni

D.Lgs.18 dicembre 1997 n. 472, art. 17)
In deroga alle previsioni dell'articolo 16 del D. Lgs. 472/97, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'os­servanza,in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.
È ammessa definizione agevolata con il pagamento del quarto delle sanzioni irrogate, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.


Articolo 25
ravvedimento

D.Lgs.18 dicembre 1997 n.472,art.13)
La sanzione è ridotta, sempre ché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi,ispezioni, verifiche od altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti obbligati ai sensi dell'ar­ticolo 11, comma 1, del D.Lgs. n.472/1997 abbiano avuto formale conoscenza:
a)ad un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
b)ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo,se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore;
c)ad un sesto del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dal termine prescritto per la comunicazione di cui al precedente art. 10;
d)ad un ottavo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della comunicazione di cui al precedente articolo 10, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.
Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori nella misura del due e cinquanta per cento per ogni semestre compiuto,o nella misura legale vigente.

 


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