Capo IX - Gestione patrimoniale

Ultima modifica 5 maggio 2020

CAPO IX
GESTIONE PATRIMONIALE

ART. 77
BENI COMUNALI

I beni si distinguono in mobili, tra cui quelli immateriali,ed immobili e si suddividono nelle seguenti categorie:

  • beni soggetti al regime del demanio;

  • beni patrimoniali indisponibili;

  • beni patrimoniali disponibili.

 

ART. 78
INVENTARIO DI BENI SOGGETTI AL REGIME DEL DEMANIO

L'inventano dei beni soggetti al regime del demanio evidenzia:

  • la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati;
    b) il titolo di provenienza e gli estremi catastali:

  • il valore determinato secondo la normativa vigente;
    d) l'ammontare delle quote di ammortamento.

 

ART. 79
INVENTARIO DEI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI

L'inventano dei beni immobili patrimoniali evidenzia:

  • la denominazione, l'ubicazione e l'uso cui sono destinati;

  • il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, gli estremi catastali, la destina-zione urbanistica laddove si tratti di terreni;

  • la volumetria, la superficie coperta e quella non coperta;

  • lo stato dell'immobile circa le condizioni statiche ed igienico sanitarie;

  • le servitù, i pesi e gli oneri cui sono gravati;

  • l'ufficio o soggetto privato utilizzatore;

  • il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

  • l'ammontare delle quote di ammortamento;

  • gli eventuali redditi.

 

ART. 80
INVENTARIO DEI BENI MOBILI

L?inventario dei beni mobili contiene le seguenti indicazioni:

  • il luogo in cui si trovano;

  • la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

  • la quantità e la specie;

  • il valore;

  • l'ammontare delle quote di ammortamento.

Per il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene tenuto un separato inventano con autonoma numerazione.
I beni singoli e le collezioni di interesse storico,archeologico ed artistico sono descritti anche in un separato inventano con le indicazioni atte ad identificarli.
Non sono iscritti negli inventari gli oggetti di rapido consumo e facilmente deteriorabili ed immo-bili di valore individuale inferiore a lire duecentomila ascrivibili alle seguenti tipologie:

  • mobilio, arredamenti e addobbi;

  • strumenti e utensili;

  • attrezzature di ufficio.

La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio patrimonio, su proposta dell'utilizzatore.

ART. 81
PROCEDURE DI CLASSIFICAZIONE DEI BENI. ANNULLATO

Annullato dal CO.RE.CO Sezione Centrale di Palermo nella seduta del 12.12.1996 perchè contrasta con l'art. 15 L.R. 44/91e in virtù della competenza generale di carattere residuale, ai sensi dell'art. 13 della L.R. 7/92 spetta al Sindaco il passaggio di categoria dei beni immobili dal regime del demanio al patrimonio, nonchè dal patrimonio indisponibile al patrimonio disponibile e viceversa.

ART. 82
AGGIORNAMENTO DEGLI INVENTARI

Gli inventari sono tenuti costantemente aggiornati e chiusi al termine di ogni esercizio finanziario.
È fatto obbligo di conservare i titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio


ART. 83
VALUTAZIONE DEI BENI E RILEVAZIONE DELLE VARIAZIONI

Nella valutazione dei beni devono essere osservati i criteri di cui alle disposizioni normative vigenti.
Il valore dei beni immobili è incrementato degli interventi manutentivi di ampliamento e ristrutturazione, rilevabili dal Titolo II della spesa dei conto del bilancio alla colonna pagamenti, ovvero degli incrementi da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.
Il valore è ridotto per variazioni rilevabili dal conto del bilancio ovvero per decrementi deter-minati da fatti esterni alla gestione del bilancio rilevati in contabilità economica.
Nel caso di acquisizioni gratuite di beni, la valutazione è effettuata per il valore dichiarato negli atti traslativi o, in mancanza, sulla base di apposita perizia.
Il materiale bibliografico, documentario ed iconografico viene inventariato al costo o al valore di stima nel caso in cui non sia altrimenti valutabile o congruo.


ART. 84
AMMORTAMENTO DEI BENI (*)

Gli interventi da iscrivere in ciascun servizio della spesa corrente di bilancio per l'accantonamento della quota di ammortamento annuale sono quantificati in misura percentuale sulla quota determinata applicando i coefficienti di ammortamento previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi.
La misura percentuale è proposta annualmente dalla Giunta e comunicata alla Ragioneria entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, con proiezione triennale. In mancanza di proposta, si intende confermata la misura stabilita l'anno precedente.
Gli ammortamenti da comprendere nel conto economico quali quote di esercizio sono determi-nati applicando i coefficienti previsti dalle vigenti disposizioni normative al valore dei beni patrimoniali relativi, per l'intero.

Gli ammortamenti di cui al comma precedente sono, altresì,portati in diminuzione del corrispondente valore patrimoniale.
Non sono soggetti ad ammortamento per le finalità di cui al primo comma i beni mobili non registrati di valore unitario inferiore a lire due milioni. Ai fini dell'inserimento dei valori nel conto economico e nel conto del patrimonio, i beni di cui al presente comma, si considerano interamente ammortizzati nell'esercizio successivo a quello della loro acquisizione.
I beni mobili non registrati acquisiti da oltre un quinquennio, in fase di prima applicazione, si considerano interamente ammortizzati.
Si considerano altresì interamente ammortizzati i beni mobili non registrati acquisiti fino al 1995 in quanto fatti gravare sul Titoli I Spese correnti dell'esercizio di riferimento.
*La parola Patrimoniali e stata annullata dal CO.RE.CO nella seduta del 12.12.1996 con decisione n. 15606 giusto art. 3 del D.Lgvo 336/96.

 


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