Capo VII - Risultati di amministrazione

Ultima modifica 5 maggio 2020

CAPO VII
RISULTATI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 52
RENDICONTO DELLA GESTIONE

I risultati finali della gestione sono dimostrati nel rendiconto che comprende il conto del bilan-cio, il conto economico e il conto del patrimonio.
Il Rendiconto e l'elenco dei Residui Attivi e Passivi distinti per anno di provenienza sono disposti, a cura della Ragioneria Generale, entro il 30 Aprile dell'esercizio successivo a quello cui il conto si riferisce.
Al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conse-guiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni.
Il rendiconto è deliberato dal Consiglio entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio.

La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto è accompagnata dalla relazione dell'Or-gano di revisione di cui all'art. 57, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita con L.R. 41 dicembre 1991, n. 48.


ART. 53
MODALITÀ DI FORMAZIONE DEL RENDICONTO

La resa del conto del Tesoriere e di quello degli agenti contabili interni forma oggetto di appo-siti verbali di consegna alla Ragioneria da redigersi entro i mese di febbraio di ciascun anno.
La Ragioneria procede, alla verifica dei conti e della allegata documentazione entro i successivi
30 giorni, dando conferma della regolarità e completezza oppure contestando carenze e irrego-larità.
A fronte delle eventuali contestazioni, il Tesoriere e gli agenti contabili interni formulano le contro deduzioni e integrano o modificano la documentazione entro i successivi dieci giorni.
All'elaborazione degli schemi di conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio con allegati gli elenchi e le tabelle in obbligo,provvede la Ragioneria entro il 15 maggio, trasmet-tendo la documentazione e lo schema di proposta di deliberazione consiliare alla Giunta.
Entro il mese di febbraio, i Responsabili dei Servizi elaborano la proposta di relazione al rendi-conto della gestione, trasmettendola al Servizio controllo di gestione che, entro il 15 maggio, ne cura la stesura coordinata inoltrandola alla Giunta.
La Giunta, definita la relazione al rendiconto della gestione,approva lo schema di rendiconto e la proposta di deliberazione consiliare, inoltrando gli atti all'Organo di revisione entro il 20 maggio, a cura del Segretario.
L'Organo di revisione relaziona al Consiglio entro i successivi 20 giorni.
La proposta di deliberazione di approvazione del rendiconto,lo schema di rendiconto, i relativi allegati e la relazione dell'Organo di revisione sono messi a disposizione dei componenti dell'Organo consiliare, mediante inoltro al Presidente del Consiglio entro il 10 giugno a cura del Segretario.
Il rendiconto è approvato dall'Organo consiliare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce.
Dell'avvenuta approvazione del rendiconto la Ragioneria da comunicazione al Tesoriere e agli agenti contabili interni.


ART. 54
CONTO DEL BILANCIO

Il conto del bilancio comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Al conto del bilancio sono annesse la tabella dei parametri di riscontro delle condizioni di defi-citarietà e la tabella dei parametri gestionali.
Un rapporto contenente ulteriori indicatori finanziari ed economici generali e parametri gestio-nali può essere proposto alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Ser-vizio controllo di gestione entro il mese di febbraio di ciascun anno. La Giunta e l'Organo con-siliare, entro i successivi 20 giorni, possono richiedere elaborazioni e allegazioni al conto del bilancio di altri specifici indicatori e parametri.
Il conto del bilancio rileva conclusivamente il risultato contabile di gestione e quello di amministrazione.


ART. 55
CONTO ECONOMICO

Il conto economico evidenzia i componenti economici positivi e negativi dell'attività dell'Ente, secondo lo schema previsto dalle vigenti disposizioni normative, e rileva conclusivamente il risultato economico dell'esercizio.
Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che raccorda, mediante rettifiche, gli accertamenti e gli impegni finanziari al conto conomico ed al conto del patrimonio con l'ag-giunta degli elementi economici e dei valori patrimoniali rilevati dalla contabilità economica e patrimoniale.
Un rapporto contenente proposte di conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo è presentato alla Giunta e da questa comunicato al Presidente del Consiglio dal Servizio controllo di gestione entro il 30 settembre di ciascun anno. La Giunta e l'Organo consiliare, entro i successivi 20 giorni,possono richiedere l'elaborazione e l'allegazione al conto econo-mico, dal successivo esercizio, di altri specifici conti economici


ART. 56
CONTO DEL PATRIMONIO

Il conto del patrimonio individua, descrive, classifica e valuta le attività e le passività finanzia-rie e permanenti quali risultano all'inizio e al termine dell'esercizio, secondo lo schema previ-sto dalle vigenti disposizioni normative.
Il risultato differenziale rappresenta il patrimonio netto o il deficit patrimoniale.


ART. 57
CONTO DEGLI AGENTI CONTABILI

L'Economo, il consegnatario di beni ed ogni altro agente contabile interno incaricato del maneg-gio di pubblico denaro o della gestione di beni ,nonché, coloro che si ingeriscono negli incari-chi attribuiti a detti agenti, devono rendere il conto della propria gestione entro il 28 febbraio di ciascun anno su modello previsto dalle vigenti disposizioni normative.
Gli agenti contabili, a denaro e a materia, allegano al conto,per quanto di rispettiva conse-guenza:

  • il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;

  • la lista per tipologie di beni;

  • copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;

  • la documentazione giustificativa della gestione;

  • i verbali di passaggio della gestione;

  • le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento variazioni e simili;

  • eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei Conti.

I conti, con la dichiarazione del Ragioniere Generale di aver adempiuto al riscontro, sono esa-minati ed approvati dal Consiglio Comunale prima di iniziare la discussione del Rendiconto.
I conti con le relative deliberazioni di approvazione contenenti le eventuali osservazioni e pro-poste di non discarico, sono trasmessi a cura della Ragioneria, alla Corte dei Conti entro un mese da quando diviene esecutiva la deliberazione di approvazione del Rendiconto.
Il conto degli agenti contabili interni, unitamente alla documentazione d'obbligo, è allegato al Rendiconto.


ART. 58
RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI ATTIVI

L'eliminazione totale o parziale dei residui attivi riconosciuti in tutto o in parte insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito, o per asso-luta o dubbia esigibilità, è effettuata contestualmente all'approvazione dei rendiconto.
Per ogni residuo attivo eliminato deve darsene motivazione idonea e rendere conto della eli-minazione.
I crediti eliminati per inesigibilità sono tenuti in evidenza in apposito elenco ed inseriti nel conto del patrimonio fino al compimento dei termini di prescrizione.


ART. 59
RIACCERTAMENTO RESIDUI PASSIVI

La conservazione dei residui passivi è consentita solo nel caso in cui l'impegno si è perfezionato.
Fanno eccezione a quanto previsto al comma 1°, gli impegni assunti con le modalità previste al precedete articolo 35 commi 6-7-8 e 9;
Degli impegni decaduti per mancato perfezionamento viene redatto apposito elenco da inserire nella relazione della Giunta di cui al precedente art.53


ART. 60
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'avanzo di amministrazione è determinato da una eccedenza del fondo di cassa e dei residui attivi sui residui passivi.
Dell'avanzo di amministrazione complessivo risultante dal conto del bilancio, è tenuta indispo-nibile la quota a fronte di fondi vincolanti destinati sia al finanziamento di spese correnti che di spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento.
Qualora il risultato contabile di amministrazione si presenti complessivamente in avanzo e, tutta-via, per l'indisponibilità da attribuire alle quote di cui al comma precedente, la parte di risul-tato contabile di amministrazione disponibile determina risultanze in negativo, alla copertura del disavanzo parziale si provvede nei termini e con le modalità stabilite nell'articolo successivo.
Le quote di avanzo di amministrazione a fronte di fondi vincolati a spese correnti ed a spese in conto capitale e dei fondi di ammortamento,possono essere utilizzate esclusivamente per le finalità cui sono destinati i finanziamenti correlati.
La quota di avanzo di amministrazione disponibile, in quanto non soggetta a viticoli, può essere destinata al finanziamento di spese nel seguente ordine di priorità:

  • per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento provvedendo ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla dif-ferenza;

  • per la copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 37 D. Lgs 77/95;

  • per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.36 D. Lgs n.77/95 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari e per il finanziamento delle spese correnti in sede di assestamento

  • per il finanziamento di spese di investimento;

L'avanzo di amministrazione è applicabile al bilancio dopo l'approvazione del rendiconto da parte dell'Organo consiliare.
Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione può essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente con finalizzazioni di cui alle lettere a), b), e c) del comma 5°. Per tali fondi di attivazione delle spese può avvenire solo dopo approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, con ecce-zione dei fondi contenuti nell'avanzo aventi specifica destinazione e derivanti da accantona-menti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente atti-vati.


ART. 61
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Il disavanzo di amministrazione scaturisce da una eccedenza dei residui passivi sul fondo di cassa e sui residui attivi.
Qualora il rendiconto si chiuda in disavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso deve essere assicurata nell'esercizio in corso e inderogabilinente nei primi due immediatamente suc-cessivi.
Entro il 30 settembre l'Organo consiliare adotta il necessario provvedimento per il riequilibrio della gestione.
Il finanziamento del disavanzo è assicurato mediante utilizzo di tutte le entrate, compresi i pro-venti di alienazione di beni patrimoniali disponibili,con esclusione dei prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, ovvero mediante riduzione di spesa.
L'applicazione nel bilancio, durante la gestione, del disavanzo accertato ili sede di rendiconto, per intero o per la parte che si intende coprire nell'esercizio, comporta l'adozione di un prov-vedimento di assestamento di bilancio.
Il disavanzo di amministrazione è applicato al bilancio in aggiunta alle quote non disponibili nel risultato di amministrazione per i fondi di ammortamento accantonati e per i fondi vincolati a spese correnti e spese in conto capitale.


ART. 62
DEBITI FUORI BILANCIO

Qualora sussista l'esigenza di provvedere al riconoscimento della legittimità di debiti fuori bilancio, di cui all'art.37 del D. Lgs n.77 del 1995 e successive modifiche ed integrazioni l'Organo consiliare adotta il relativo provvedimento di riconoscimento, indicando i mezzi di copertura.
Ciascun dipendente dei Comune che rileva l'eventuale esistenza di debiti fuori Bilancio o som-mersi è tenuto a segnalare il fatto al Collegio dei Revisori dei Conti e al Segretario Generale.
Il Capo Settore e il Responsabile dei Servizio legale sono tenuti a comunicare alla Ragioneria Generale, entro venti giorni dall'inizio di qualsiasi procedura l'indicazione dell'importo richiesto dai preteso creditore. li altresì tenuto a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti e, in caso di esito negativo per il Comune della procedura, il debito complessivo determinatosi.
La Ragioneria Generale cura l'aggiornamento di un prospetto contenente le informazioni di cui ai commi precedenti.
La proposta di deliberazione per il riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio è sotto posta all'Organo consiliare per l'adozione con procedura d'urgenza e, comunque, non oltre il trentesimo giorno successivo alla presentazione della proposta.


ART. 63
PUBBLICITÀ DEL RENDICONTO

Il rendiconto dell'esercizio, mia volta divenuto esecutivo,resta depositato per trenta giorni a disposizione dei cittadini che vogliano esaminano presso l'ufficio del Segretario generale.
Del deposito si da informazione a mezzo avviso pubblico all'albo pretorio, nella Gazzetta Uffì-ciale della Regione Siciliana e sul quotidiano a maggiore tiratura nel territorio provinciale.


ART. 64
TRASMISSIONE DEL RENDICONTO ALLA CORTE DEI CONTI E DELLA RELATIVA CERTIFICAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI

Il rendiconto e i suoi allegati, sono trasmessi alla Sezione Enti locali della Corte dei conti entro 30 giorni dal definitivo esame del Comitato di Controllo.
Il conto dei tesoriere ed il conto degli agenti contabili interni, unitamente agli allegati in obbligo, sono trasmessi alla Sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti entro un mese dalla esecutività della deliberazione approvativa del rendiconto.
La certificazione relativa al Rendiconto richiesta dalla legge è predisposta dalla Ragioneria Generale. I Responsabili dei Programmi e dei Servizi sono tenute a fornire le informazioni richieste entro15 giorni.

 


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