Capo X - Verifiche e controllo di gestione

Ultima modifica 5 maggio 2020

CAPO X
VERIFICHE E CONTROLLO DI GESTIONE

ART. 85
CONTROLLO FINANZIARIO

Il controllo finanziario è funzionale alla verifica della regolare gestione dei fondi di bilancio con particolare riferimento all?andamento degli impegni delle spese e degli accertamenti delle entrate.
Il Comune è tenuto a rispettare nelle variazioni di bilancio e durante la gestione il pareggio finanziario e gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le nonne finanziane e contabili stabilite dalla legge.
La Ragioneria provvede alla verifica, durante tutto il corso dell'esercizio, della sussistenza dei requisiti di equilibrio dandone comunicazione bimestrale al Sindaco, al Presidente del Consiglio, all'organo di revisione e al Segretario.
Qualora in sede di controllo finanziario, dovessero evidenziarsi degli squilibri nella gestione della competenza o dei residui, la Ragioneria è tenuta a darne tempestiva comunicazione agli Organi previsti al comma precedente,formulando le opportune valutazioni e proponendo contestualmente le misure necessarie al ripristino degli equilibri.
Il Consiglio, in presenza di comunicazioni di cui al comma precedente, adotta le misure necessarie a ripristinare gli equilibri entro 60 giorni. Per le comunicazioni successive al 2 agosto il provvedimento deve comunque essere adottato entro il 30 settembre.
Il Consiglio è in ogni caso tenuto ad adottare entro il 30 settembre di ciascun anno il provvedimento con il quale da atto dell'insussistenza di condizioni di squilibrio.


ART. 86
VERIFICA DEI PROGRAMMI

Ciascun Responsabile di Servizio provvede durante tutto il corso dell'esercizio alla verifica sull'andamento della realizzazione degli obiettivi programmati, presentando motivata e dettagliata relazione bimestrale al Sindaco e al Presidente del Consiglio, dandone comunicazione anche all'Organo di revisione e al Servizio controllo di gestione.

Il Consiglio entro il 30 Marzo ed il 30 Settembre di ciascun anno, esprime le proprie valutazioni sullo stato di attuazione dei programmi.


ART. 87
CONTROLLO DI GESTIONE

Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune di Biancavilla applica il Con-trollo di Gestione secondo le modalità stabilite dalla legislazione in vigore, dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Il controllo di Gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, rispetto alle dotazioni assegnate, e a controllare, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e la qualità dei servizi offerti, la funzio-nalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia e l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.
Si attua tramite verifiche di efficienza e di efficacia operativa ed organizzativa sulla base di parametri quantitativi ed economici, volti a valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, del personale, delle attrezzature,delle procedure, confrontando costi e benefici ottenuti.


ART. 88
MODALITÀ DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Il Controllo di Gestione ha per oggetto la valutazione dell'intera attività amministrativa e gestio-nale ed è svolto con cadenza trimestrale, e complessivamente, alla fine di ciascun esercizio finanziario;
La valutazione in cui si estrinseca il Controllo di Gestione concerne:

  • lo stato di attuazione dei Programmi ed è riferita ai Servizi ed ai Centri di costo nei quali si articola il Bilancio e il Piano di Esecutivo di Gestione;

  • il grado di efficienza raggiunto nella loro esecuzione;

Il Controllo di Gestione si articola almeno in tre fasi:

  • predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi e di standard;

  • rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti.

  • valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi e degli standard al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza cd il grado di economicità dell'azione intrapresa.

Il Controllo di Gestione è svolto in riferimento ai singoli Servizi e Centri di Costo, ove previsti, tenendo conto della dotazione assegnata e verificando in maniera complessiva e per ciascun esercizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e,per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dall'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite con i costi dei servizi, per unità di prodotto, ai dati e ai parame-tri gestionali dei servizi dei comuni italiani definiti a livello ufficiale secondo le disposizioni della legislazione in vigore.


ART. 89
REFERTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE

La funzione del Controllo di Gestione è assegnata al Servizio di Controllo Interno il quale fornisce le conclusioni dei predetto controllo: agli amministratori e al Consiglio Comunale, ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati;
ai Responsabili dei Programmi e dei Servizi affinchè questi ultimi abbiano lementi necessari per valutare e per adeguare l'andamento della gestione;
al Collegio dei Revisori Conti
Il Referto del Controllo di Gestione trimestrale deve essere predisposto entro i venti giorni successivi alla chiusura di ciascun trimestre.
Il Referto del Controllo di gestione annuale deve essere predisposto entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Ai fini del controllo di gestione, riferito ai Programmi e ai Servizi, spetta ai Responsabili dei medesimi fornire, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta, i dati e ogni utile notizia alla struttura di cui al primo comma.
Il Servizio di Controllo Interno segnala nel Reperto i dipendenti inadempienti come pure coloro che hanno predisposto atti amministrativi in violazione dell'obbligo di cui al precedente art. 1, comma 8.
La Giunta tiene conto dei risultati del controllo di Gestione nella relazione illustrativa di cui ai precedenti art. 11, comma 6, e 53, comma 3, da trasmettere al Consiglio Comunale contestual-mente al Rendiconto.
Il Collegio dei Revisori riferisce delle risultanze comunicate nella relazione che accompagna la proposta di deliberazione del Rendiconto, laddove è tenuto dalla legislazione in vigore a espri-mere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economi-cità della gestione.

 


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