Capo XI - Revisione economica-finanziaria

Ultima modifica 5 maggio 2020

CAPO XI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 90
ORGANO DI REVISIONE

Il controllo interno e la revisione della gestione economico finanziaria è affidato in attuazione della legge nazionale e regionale e dello statuto All'Organo di revisione.
L'Organo di revisione ha sede presso gli uffici del Comune in idonei locali per le proprie riunioni e per la conservazione della documentazione.
I Revisori, nell'esercizio delle loro funzioni:

  • possono accedere agli atti e documenti del Comune e delle sue Istituzioni tramite richiesta anche verbale al Segretario o ai Responsabili dei Servizi. Tali atti e documenti sono messi a disposizione dei Revisori nei termini richiesti o comunque con la massima tempestività;

  • ricevono la convocazione del Consiglio con l'elenco degli oggetti iscritti;

  • partecipano alle sedute del Consiglio dedicate alla discussione ed approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;

  • partecipano, quando invitati, alle sedute del Consiglio, della Giunta, delle Commissioni consi-liari e del Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni, a richiesta dei rispettivi Presidenti;

  • ricevono l'elenco delle deliberazioni adottate dalia Giunta e dal Consiglio e delle determina-zioni del Sindaco e dei Responsabili dei Servizi.

L'Organo di revisione, entro 30 giorni dalla scadenza del mandato, provvederà a consegnare apposita relazione al Consiglio contenente considerazioni sull'andamento gestionale dell'esercizio in corso e sulle norme comportamentali dell'Organo stesso, al fine di garantire una piena continuità di giudizio sull'attività del Comune.

ART. 91
PRINCIPI INFORMATORI DELL'ATTIVITÀ

L'Organo di revisione, nell'espletamento del Suo mandato, si ispira ai principi di comportamento stabiliti dai rispettivi Ordini Professionali.
Uniforma la sua azione di indirizzo e di impulso, cooperazione ed assistenza, verifica e controllo, per conseguire la migliore efficacia, efficienza,economicità e produttività dell'azione dell'Ente.


ART. 92
DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI REVISORI

l'assenza di un componente a tre riunioni consecutive dell'organo, o a tre sedute di cui all'art. 73 comma 3 lett. c) e d) comporta la decadenza dello stesso.
Nel caso di sopravvenute cause di incompatibilità, di decadenza per inadempienza, di dimissioni dall'incarico, ovvero sia necessario provvedere alla sostituzione per altre cause, si procede alla surroga entro i successivi 30 giorni.


ART. 93
ESERCIZIO DELLA REVISIONE

L'esercizio della revisione è svolto dall'Organo di revisione, in conformità alle norme del presente regolamento. Il singolo componente può,su incarico conferito dal Presidente del Collegio, oppure autonomamente, compiere verifiche e controlli su atti e documenti riguardanti specifiche materie e oggetti.
L'Organo di revisione potrà avvalersi, sotto la propria responsabilità ed a sue spese, di tecnici contabili ed aziendali, per le funzioni inerenti la revisione economico - finanziaria. Il numero degli stessi non potrà essere superiore al numero dei Revisori.
Copia dei verbali delle riunioni dell'Organo è trasmessa alla Segreteria Generale ed alla Ragio-neria.


ART. 94
FUNZIONI, COLLABORAZIONE E REFERTO AL CONSIGLIO

I compiti dell'Organo di revisione sono i seguenti:

  • collaborazione alle funzioni di controllo e di indirizzo del Consiglio esercitata mediante pareri e proposte relativamente a:

    1. bilancio di previsione e documenti di programmazione allegati;

    2. variazioni e assestamenti di bilancio;

    3. piani economico finanziari per investimenti che comportano oneri di gestione indotti;

    4. programmi di opere pubbliche e loro modificazioni.

    5. alienazioni, acquisti e permute di beni immobili;

    6. debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi di legge;

    7. modifiche statutarie, regolamenti e relative modifiche;

    8. convenzioni tra Comuni, tra Comuni e Provincia costituzione e modificazione di forme asso-ciative;

    9. costituzione di Istituzioni ed Aziende speciali;

    10. partecipazione a Società di capitali;

    11. indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

  • vigilanza e referto sulla regolarità economico finanziaria della gestione realizzata mediante verifiche trimestrali in ordine a:

    1. acquisizione delle entrate;

    2. effettuazione delle spese;

    3. gestione di cassa, gestione del servizio di tesorieri e gestione degli agenti contabili

    4. attività contrattuale;

    5. amministrazione dei beni;

    6. adempimenti relativi agli obblighi fiscali;

    7. tenuta della contabilità.

  • consulenza e referto in ordine alla:

    1. efficienza, produttività ed economicità della gestione anche funzionale all'obbligo di reda-zione della relazione conclusiva che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto;

    2. rilevazioni di eventuali irregolarità nella gestione.

  • ogni altro controllo, riscontro e referto previsto dalle disposizioni normative vigenti.

ART. 95
PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE E SUOI ALLEGATI

L'Organo di revisione esprime il parere derivante da valutazioni in ordine alla congruità delle previsioni, sulla base dell'ultimo conto consuntivo approvato, del controllo finanziario di gestione dell'esercizio in corso, delle manovre sulle entrate e sulle spese che la Giunta intende attuare per il conseguimento dell'equilibrio e del pareggio di bilancio.
Il parere di cui al comma precedente è espresso nei termini di cui all'art.13 del presente regolamento.


ART. 96
PARERE SULLE VARIAZIONI E ASSESTAMENTI DI BILANCIO

Le proposte di variazione e di assestamento di bilancio, sono trasmesse all'Organo di revisione. Entro otto giorni dal ricevimento l'Organo esprime il parere. In mancanza di pronuncia nei ter-mini previsti, il parere si intende reso favorevolmente.
Il parere è facoltativo, salvo esplicita richiesta della Giunta, sugli storni di fondi tra stanziamenti appartenenti allo stesso servizio di bilancio e su prelevamenti dal fondo di riserva.
Non è richiesto il parere sui provvedimenti attuativi di riequilibrio del bilancio collegati al con-trollo finanziario della gestione, da attuarsi ai sensi dell'art. 70 se già acquisito con esito favo-revole sulla proposta di riequilibrio formulata dalla Ragioneria.


ART. 97
ALTRI PARERI, ATTESTAZIONI E CERTIFICAZIONI

Tutti gli altri pareri contemplati nell'art. 77, e nel regolamento di economato, di attestazioni e certificazioni per le quali è richiesta la sottoscrizione sono resi entro dieci giorni dalla richiesta, salvo casi d'urgenza per i quali il termine è ridotto a cinque giorni

ART. 98
MODALITÀ DI RICHIESTA DEI PARERI

Le richieste di acquisizione di parere3 sono trasmesse a cura della Segreteria.

ART. 99
PARERI SU RICHIESTA DEI CONSIGLIERI

Ogni gruppo consiliare, con richiesta sottoscritta dal Capogruppo al Presidente del Consiglio, può richiedere pareri sugli aspetti economico - finanziari della gestione e sugli atti fondamen-tali dell'Ente.
Laddove il Presidente del Consiglio non intenda trasmettere la richiesta, dovrà darne immediata motivazione, all'uopo convocando la Conferenza dei Capigruppo.
L?Organo di revisione deve esprimersi con urgenza e comunque non oltre i venti giorni dalla richiesta, con verbale da trasmettere in copia al Presidente del Consiglio perchè venga iscritta all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.


ART. 100
PARERI SU RICHIESTA DELLA GIUNTA

Il Sindaco o la Giunta possono richiedere pareri preventivi all'Organo di revisione in ordine agli aspetti contabili, economico - finanziari dell'attività di competenza, nonchè proposte sull'otti-mizzazione della gestione.
L'Organo di revisione fornisce i pareri e le proposte entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.


ART. 101
RELAZIONE AL RENDICONTO

La relazione al rendiconto contiene valutazioni in ordine alla efficienza. alla produttività ed alla economicità dei sistemi procedurali ed organizzativi nonchè dei servizi erogati, avvalendosi anche delle valutazioni conseguenti al controllo di gestione di cui all?art. 67.
La relazione in ogni caso deve dare dimostrazione, oltre alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze contabili di gestione, in coerenza con le previsioni definitive contenute nel bilancio preventivo:

  • del risultato della gestione e dell'analisi delle cause che l'hanno determinato;

  • della destinazione libera o vincolata delle risultanze attive;

  • della gestione del patrimonio immobiliare e delle variazioni intervenute nella sua consistenza;

  • delle variazioni intervenute nei crediti e nei debiti, nonchè dei criteri e modalità seguiti per la determinazione del grado di esigibilità dei crediti e per il loro recupero, della eventuale sussistenza dei debiti fuori bilancio.

La relazione al rendiconto è resa nei termini di cui all'art.48 del presente regolamento.

ART. 102
IRREGOLARITÀ NELLA GESTIONE

Nel caso riscontri irregolarità nella gestione per le quali ritiene dover riferire al Consiglio, l'Or-gano di revisione redige apposita relazione da trasmettere al Presidente del Consiglio per l'i-scrizione all'ordine del giorno dell'Organo consiliare. Il consiglio dovrà discuterne non oltre venti giorni dalla consegna della relazione e comunque non oltre il termine indicato dall'Organo di revisione stesso.

ART. 103
TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI

Il compenso spettante è stabilito con la deliberazione di nomina, fermo restando la possibilità di successivi adeguamenti a termini della normativa vigente.


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