Titolo I - Disposizioni Generali

Ultima modifica 5 maggio 2020

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento, predisposto ai sensi dell'articolo 59 della legge 142/90, cosi come recepito dalla L.R. 48/91, e in applicazione a quanto previsto dallo statuto di questo Comune, disci-plina l'attività negoziale dell'ente per il perseguimento dei suoi fini pubblici e delle finalità individuate dallo Statuto,attraverso la migliore utilizzazione delle risorse.
L'attività negoziale deve tener conto della programmazione e delle previsioni del bilancio; degli obiettivi e dei programmi della relazione previsionale e programmatica;degli altri strumenti programmatori.
La relativa attività amministrativa deve ispirarsi ai seguenti principi:
- economicità, efficacia, legalità e trasparenza nei procedimenti;
- tempestività e obiettività nella scelta dei sistemi negoziali;
- scelta degli strumenti più idonei fra quelli previsti dalla legge;
- libertà delle forme, salvo il rispetto di specifiche norme imperative.
Per tuffi i rapporti negoziai i, salvo motivati impedimenti derivanti dalla particolare natura del rap-porto o da esigenze inderogabili ma non precostituite, debbono essere utilizzati sistemi che consentano una comparazione delle offerte.
Tutti gli atti che comportano una spesa debbono essere disposti dai soggetti competenti nel rispetto delle norme del presente regolamento e di quello di contabilità.
Le disposizioni del comma 2 dell'art. 43 bis della L.R. 21/85 si applicano a tutta l'attività contrattuale dell'Ente.
L'organizzazione del Comune dovrà adeguarsi ai principi suddetti, a quelli che regolano i procedimenti amministrativi nonché alle norme del presente regolamento.


Articolo 2
NORME DI RIFERIMENTO

Le norme di riferimento che disciplinano l'attività negoziale e la relativa attività amministrativa sono principalmente:
- il vigente ordinamento EE.LL. così come modificato ed integrato dalle norme della L.R. 48/91 e della L.R. 7/92 e successive modifiche;
- le LL.RR. 21/85 e 10/93 e successive modifiche; L.R.25/93;
- i decreti legislativi 406/91 e 308/92 e le altre norme di recepimento delle direttive comunitarie;
- le norme statali in materia di opere pubbliche e di forniture di beni e servizi, relative all'appalto e alla loro acquisizione, gestione e liquidazione,applicabili in Sicilia;-
- le norme in materia di lotta alla delinquenza mafiosa;
- lo statuto e i regolamenti comunali.
Nell'applicazione del presente regolamento dovranno essere rispettate tutte le norme di riferimento, ma le presenti disposizioni saranno disapplicate, in attesa del loro adeguamento, qualora, per intervenute modifiche della legislazione statale o regionale,fossero in contrasto con le citate norme di riferimento.


Articolo 3
RISERVE E RINVII

Per una migliore articolazione la disciplina dei lavori e delle forniture in economia e per gli interventi di somma urgenza, quella dei lavori da eseguirsi tramite cottimo fiduciario, quella per gli incarichi di progettazione saranno oggetto di appositi regolamenti, che dovranno tenere presenti, oltre alla legi-slazione regionale, i principi e gli indirizzi previsti dallo statuto e dal presente regolamento.
Per il programma triennale delle opere pubbliche, da modellare sullo schema approvato dal Presidente della Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/85, saranno applicate le norme della citata L.R. e le successive modifiche ed integrazioni.
Le modalità per il conferimento di incarichi di progettazione e di direzione di lavori a professionisti esterni sono disciplinati dal regolamento previsto dall'art. 22 della L.R.10/93, che, se ne ricorra il caso, potrà contenere norme per gli incarichi di ingegnere capo. di collaudatore e per la disciplina degli incarichi ai dipendenti e dei loro compensi.
Il cottimo fiduciario sarà disciplinato, in conformità a quanto previsto dall'art. 38 della L.R. 21/85, dal regolamento previsto dall'art. 42 della L.R. lO/93.e successive modifiche.
Nelle more continueranno ad applicarsi le norme vigenti se e in quanto non in contrasto con la legislazione vigente e con le norme del presente regolamento.
Non sono disciplinati dal presente regolamento le convenzioni previste dagli artt. 24 e 25 della legge 1 42/90, le convenzioni urbanistiche, i contratti in cui il comune opera sulla base di parità con i soggetti privati e quei rapporti negoziali disciplinati da norme speciali in contrasto con le presenti disposizioni.


Articolo 4
INCARICHI PROFESSIONALI

Fermi restando le riserve e i rinvii dell'articolo precedente, il ricorso ad incarichi esterni è consentito solo in presenza di comprovate necessità, garantendo la massima trasparenza dei rapporti tra professionisti e amministrazione nel rispetto delle regole deontologiche e professionali.
Di norma, gli incarichi devono essere regolati da appositi disciplinari o convenzioni,tranne in caso di vertenze giudiziarie o pareri tecnici o legali, e conferiti dalla giunta, nei modi e nelle forme previ-sti dalla legge, con delibera che dovrà contenere l'esatta individuazione, i tempi e modi della prestazione professionale, le necessarie indicazioni per il calcolo dell'onorario e per il suo pagamento e l'impegno della spesa presunta.
Generalmente la determinazione delle competenze professionali viene effettuata sui minimi delle varie tariffe professionali, ferma restando la facoltà del professionista di accordare delle riduzioni
All'amministrazione deve essere riservata la facoltà di indicare a! professionisti le linee guida della loro prestazione, di esprimere il proprio giudizio con indirizzi e osservazioni, di valutare la conve-nienza e l'opportunità delle scelte professionali in rapporto agli interessi e agli obiettivi dell'ente.

 


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