Titolo III - Servizio di Polizia Municipale

Ultima modifica 5 maggio 2020

TITOLO III
Servizio di Polizia Municipale

Art. 18
Finalità generali dei servizi

L'organizzazione dei servizi di cui al presente Titolo III e l'impiego del personale di cui al Titolo IV successivo, devono rispondere alla finalità di consentire il regolare e ordinato svolgimento della vita collettiva e vengono svolti secondo le direttive impartite dal Sindaco per il perseguimento del pubblico interesse.

Art. 19
Mobilità

La permanenza del personale di P.M. in uno stesso servizio o settore non può avere durata superiore a 3 anni. I criteri di mobilità orizzontale conseguenti all'applicazione del precedente comma sono concordati con le organizzazioni sindacali rappresentate nel Corpo

Art. 20
Servizi esterni

Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati o a bordo dei veicoli posti a disposizione dell'amministrazione nell'ambito delle attribuzioni proprie degli addetti.
Tutti gli addetti ai servizi possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili per l'espletamento di compiti d'istituto.
A tal fine l'amministrazione provvederà per il conseguimento, da parte degli addetti alla conduzione, della patente speciale di servizio di cui all'art. 139 del D.L 30 aprile 1992, n. 285.


Art. 21
Servizi Interni

I servizi interni del Corpo sono finalizzati alla organizzazione, predisposizione e funzionamento dei compiti d'istituto del Corpo stesso.
Ai servizi di supporto tecnico (informatizzazione, dattilografia, archivio, centralino telefonico e mansioni esecutive e ausiliarie in genere) sarà addetto, in via prioritaria, personale del Corpo e quindi altro personale comunale.
Il personale amministrativo comunale addetto ai servizi di cui al precedente comma conserva lo stato giuridico ed economico della qualifica posseduta.
I criteri di assegnazione del personale di p.m. ai servizi interni del Corpo sono nell'ordine: l'inidoneità temporanea del personale a tutti i servizi esterni, l'anzianità di servizio e l'anzianità anagrafica.
N.B.: Ai servizi interni, di norma non può essere destinato personale di vigilanza in misura superiore al 15% degli addetti al Corpo. A tali servizi è addetto il personale del Corpo su disposizione del Comandante. Ulteriori esigenze di personale per tali servizi saranno fronteggiati col personale amministrativo comunale fino a un massimo di un ulteriore 15%.


Art. 22
Obbligo d'intervento e di rapporto

Fermo restando l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
L'intervento può essere prioritario o esclusivo sulla base di un ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero sulla base dell'ordine di servizio o del programma di lavoro assegnato.
Oltre ai casi in cui é prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi relativi ai fatti dai quali
derivano particolari conseguenze o per i quali é prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.


Art. 23
Ordine di servizio

Il turno, l'orario, il posto di lavoro e le modalità di espletamento del servizio, di norma, sono predisposti con ordini di servizio anche individuali.
Gli ordini di servizio devono essere pubblicati almeno entro le ore 14 di ciascun giorno e gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prenderne visione.
I destinatari dell'ordine di servizio devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.
I servizi dovranno essere, di massima, predisposti sulla base di turni almeno settimanali predeterminati.
Tali turni potranno subire variazioni per casi eccezionali, che dovranno essere comunicati tempestivamente agli interessati, fermo restando il ricorso prioritario all'istituto della reperibilità.


Art. 24
Divieto di distacco o comandi

Non sono consentiti distacchi o comandi del personale di p.m. presso altri settori dell'amministrazione.
Il comandante, su motivata richiesta del Sindaco, può disporre l'impiego del personale solo per servizi di p.m. presso altri settori dell'amministrazione, ferme restando la disciplina e la dipendenza dal Corpo di p.m.


Art. 25
Servizi esterni presso altre Amministrazioni

Ai sensi dellart. 4, comma IV, della legge quadro 7.3.1986, n. 65, e dell'art. 3, comma 3, della legge regionale 17/90, gli appartenenti al Corpo possono essere impiegati, singolarmente o in gruppi operativi, per effettuare servizi di natura temporanea presso altre amministrazioni locali, previa comunicazione al Prefetto, ove richiesta dalle disposizioni richiamate.
Tali servizi vengono prestati sulla base di intese tra le amministrazioni interessate.
In casi di urgenza, per motivi di soccorso od a seguito di calamità e disastri, l'impiego può essere deciso con determinazione del Sindaco o, in mancanza, del Comandante. Al personale impiegato si applicano le disposizioni previste dal Regolamento del personale per le missioni e le trasferte dei dipendenti.
Il Comando di P.M. è autorizzato a gestire direttamente servizi stradali d'intesa con quelli dei Comuni confinanti per necessità derivanti da situazioni della circolazione e per manifestazioni o altre evenienze straordinarie.


Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?
1/2
Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
1/2
Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot