Titolo IV - Svolgimento dei servizi del Corpo
Ultimo aggiornamento: 5 maggio 2020, 13:17
TITOLO IV
Svolgimento dei servizi del Corpo
Art. 26
Prolungamento del servizio
Il prolungamento del servizio è obbligatorio per il tempo necessario
a) al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al corpo del turno successivo,quando è previsto dall'ordine di servizio
Art. 27
Mobilitazione di servizi
Quando si verificano situazioni di straordinaria emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità, a disposizione dei servizi, fornendo la reperibilità nelle ore libere.
Il Comandante può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.
Art. 28
Reperibilità degli appartenenti al Corpo
Oltre ai casi di straordinaria emergenza di cui all'articolo precedente, il Comandante dispone turni di reperibilità degli appartenenti al Corpo in relazione a determinati servizi di istituto, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 4 del D.P.R. N°268/86 e successive modificazioni. nazionale