Titolo V - Le Procedure di Aggiudicazione

Ultima modifica 5 maggio 2020

TITOLO V
LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

Articolo 29
PUBBLICO INCANTO

Il pubblico incanto è il sistema ordinario di aggiudicazione dei contratti d'appalto, informato al principio del libero accesso alle gare, costituisce una procedura "aperta" in cui ogni soggetto in pos-sesso dei requisiti prescritti e previsti dal bando può presentare offerta. Il metodo con cui celebrare il pubblico incanto è quello delle offerte segrete. I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo, come prevista dalla L.R. 10/93, fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di lavori pubblici si applicherà il criterio di cui all'articolo 43 della L.R. 21/85, mentre per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23.5.1924, n. 827, con individuazione dell'offerta anomala come previsto dal precedente articolo 27. del vigente regolamento. Le fasi del procedimento del pubblico incanto sono le seguenti:
1-deliberazione a contrattare che come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente e, di norma,approva il relativo bando;
2-bando di gara, di norma approvato con la deliberazione a contrattare che, come previsto dal prece-dente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;
3- pubblicazione del bando di gara, nel rispetto delle norme vigenti in Sicilia integrate dalla disciplina del precedente articolo 21;
4- ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
5-verifica dei documenti e ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti del bando e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
6-effettuazione dell'incanto previo confronto delle offerte ammesse;
7-aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
8-proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato,come previsto dagli articoli 28 e 34.


Articolo 30
LICITAZIONE PRIVATA

La licitazione privata, procedura ristretta alla quale partecipano solo le ditte invitate dall'ente è ammessa solo per gli appalti di forniture di beni e servizi nei seguenti casi: - quando trattasi di beni che per particolarità tecniche o qualitative possono essere forniti solo da alcune e ben individuate ditte; - quando trattasi di servizi che per la loro particolarità o delicatezza debbono essere espletati da ditte di fiducia Di norma saranno invitate tutte le ditte iscritte all'albo comunale, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di cinque da altre scelte dalla giunta anche fra quelle che si sono segnalate o hanno fatto richiesta. Se nell'albo non sono iscritte ditte idonee sarà redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti articoli 20 e 21, fissando in almeno 15 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione. La giunta approverà l'elenco, predisposto dal responsabile del servizio contratti, delle ditte da invitare e di quelle da escludere, alle quali il sindaco comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione. Le lettere di invito, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 20 e 21,dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte ammesse con Raccomandata A.R.,entro 60 giorni dalla scadenza del termine per l'invio delle istanze di partecipazione. lì metodo con cui celebrare la licitazione è quello delle offerte segrete. I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo, come previsto dalla L.R. 10/93, fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di fornire di beni e servizi si applicherà l'articolo 73 lettera c) e l'articoli 76 del R.D 23.5.1924, n. 827, con individuazione dell'offerta anomala come previsto dal precedente articolo 27.del vigente regolamento. Le fasi del procedimento della licitazione privata sono le seguenti:
1- deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richiesti e i motivi della deroga al pubblico incanto, e, di norma, approva la lettera di invito;
2-eventuale pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare;
3-diramazione degli inviti con lettera R.R.R. che, come previsto da precedente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano la gara costituendone l'atto fondamentale;
4-ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
5-verifica dei documenti e ammissione dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dalla lettera di invito e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
6-effettuazione della gara previo confronto delle offerte ammesse
7-aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
8-proclamazione dell'aggiudicazione e comunicazione all'interessato,come previsto dagli aticoli 28 e 34.


Articolo 31
LA TRATTATIVA PRIVATA

La trattativa privata, procedura negoziale in cui, dopo aver interpellato ditte di propria scelta ma di provata serietà e capacità tecnico-economica,si negozia con una o più di una i termini del contratto, è regolata, pur nel rispetto del principio della libertà procedimentale, delle norme vigenti in Sicilia e da quelle del presente regolamento. Sempre che siano evidenti la necessità e la convenienza, oltre che nei casi previsti espressamente dalla legge, l'ente può procedere a trattativa privata, sempre se ciò non sia espressamente vietato: - quando il pubblico incanto o la licitazione privata siano stati infruttuosi e sia evidente che altri simili esperimenti andrebbero deserti;
- quando l'urgenza sia tale da non consentire l'indugio e i tempi per il pubblico incanto;
- per la fornitura di beni e servizi coperti dal diritto di esclusiva o in regime di privativa;
- per la fornitura di opere d'arte e dell'ingegno e per prestazioni intellettuali artistiche o professionali;
- per la fornitura di beni destinati al completamento, ampliamento e rinnovo parziale di quelli esistenti quando il ricorso ad altri fornitori comporta l'acquisto di materiali non compatibili con quelli in dotazione; - per la fornitura di servizi a completamento o ampliamento di quelli già matto quando il ricorso ad altri prestatori comporta nocumento o disfunzioni all'espletamento dell'intero servizio;
- quando la quantità della fornitura e il suo importo inferiore a lire vedi art. 7 IVA esclusa non rendono conveniente il ricorso ad una gara;
- per l'effettuazione, come previsto dall'apposito regolamento, delle spese minute e urgenti di competenza del servizio economato. Quando possibile l'ente tratterà con le ditte iscritte all'albo comunale, integrate, in caso di insufficienza, per raggiungere il numero minimo di 5, da altre scelte anche fra quelle che si sono segnalate o hanno pubblicizzato i loro prodotti o servizi. Se non sono conosciute ditte idonee sarà redatto e pubblicato apposito avviso come previsto dai precedenti articoli 20 e 21, fissando in almeno 10 giorni dalla pubblicazione il termine per l'invio delle domande di partecipazione. La giunta approverà l'elenco,predisposto dal responsabile del ser-vizio contratti, delle ditte da inviare e di quelle da escludere. alle quali il sindaco comunicherà entro 10 giorni i motivi dell'esclusione. Le richieste di offerta, nel rispetto di quanto previsto dai precedenti articoli 20 e 24,dovranno essere inviate, simultaneamente a tutte le ditte con Raccomandata A.R.. Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa, distinta da quella, eventualmente,contenente, documentazione o depliantes. I criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sano quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia, distinguendo, come previsto dalla L.R. 10/93, fra appalti di rilevanza comunitaria e quelli di importo inferiore; in quest'ultimo caso per gli appalti di forniture di beni e servizi si applicherà di norma l'articolo 73 lettera c) e l'articolo 76 del R.D. 23 maggio 1924. n. 827. Le fasi del procedimento della trattativa privata sono le seguenti:
1-deliberazione a contrattare che. come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente, specificando i requisiti richie-sti e i motivi della deroga a pubblico incanto;
2-eventuale pubblicazione dell'avviso di gara e preselezione delle ditte da invitare:
3-diramazione della richiesta di offerta con lettera R.R.R. che, come previsto dai precedente articolo 20, contiene le condizioni e le regole che disciplinano il contratto costituendone l'att fondamentale;
4- ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
5- ammissione di concorrenti che hanno presentato offerta nei termini e nei modi previsti dalla lettera di richiesta e sono in possesso dei requisiti ivi previsti;
6-confronto delle offerte ammesse:
7-aggiudicazione secondo il metodo prescelto;
8-comunicazione all'interessato, come previsto dai successivo articolo 34.


Articolo 32
APPALTO CONCORSO

Quando è opportuno valutare la convenienza dell'offerta e la sua conformità alle esigenze pub-bliche, sia sotto il profilo tecnico che economico ed inoltre è necessario, per la specifica natura dell'o-pera o del prodotto o del servizio,rispettare un equilibrio fra valore del contratto e i costi di gestione, l'ente può procedere tramite appalto concorso. Per le opere pubbliche, qualunque sia l'importo e l'oggetto del contratto si applica l'articolo 37 della L.R. 21/85; per le forniture di beni e di servizi, qualunque sia l'importo e l'oggetto si applica la relativa normativa di attu;1zione delle direttive comunitarie e per la nomina e il funzionamento della commissione giudicatrice si applica la disciplina prevista dall'art. 67 della L.R. 10/93. Il metodo è quello delle offerte segrete; i criteri per la scelta del contraente e per la aggiudicazione sono quelli previsti dalla legislazione vigente in Sicilia. Le fasi del procedimento sono le seguenti:
1-deliberazione a contrattare che, come previsto dal precedente articolo 16, approva l'oggetto del contratto, quantifica la spesa, indica le modalità di scelta del contraente e approva il relativo avviso;
2-pubblicazione dell'avviso di gara, di norma approvato con la deliberazione a contrattare.
3-preselezione delle ditte da invitare e diramazione degli inviti;
4-ricezione delle offerte, che debbono pervenire nei termini e nei modi di cui ai precedenti articoli 23 e 24;
5-nomina della commissione;
6-insediamento della commissione, esame delle offerte presentate nei termini e nei modi previsti dal bando e formulazione della graduatoria secondo l'ordine di merito;
7-aggiudicazione da parte della giunta;
8-comunicazione all'interessato, come previsto dall'art. 34. La giunta, senza entrare nel merito del giudizio tecnico della commissione, può valutare le rispondenze dei risultati dell'appalto concorso alle finalità previste con la delibera a contrattare, decidendo, in base a precise motivazioni, di non dare esecuzione al progetto prescelto. Qualora la commissione ritenga che nessuno dei progetti o delle offerte presentati siano meritevoli di essere prescelti deve esporre. nel relativo verbale e dettagliatamente, le valutazioni e le conside-razioni specifiche che hanno portato a tale conclusione.


Articolo 33
RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE

Ferme restando le disposizioni previste dalla vigente normativa di recepimento delle direttive comunitarie, per gli appalti di opere pubbliche è sempre ammessa, per effetto dell'articolo 32 bis della L.R. 21/85, la partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, mentre per gli appalti di forniture di beni e servizi, per i quali per effetto del loro importo non si applica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie, non sono ammessi raggruppamenti temporanei di imprese o ditte.
Della ammissione o meno di raggruppamenti di imprese o ditte deve essere data notizia nei documenti di cui al precedente articolo 20.

 


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