Titolo VI - La Fase Contrattuale

Ultima modifica 5 maggio 2020

TITOLO VI
LA FASE CONTRATTUALE

Articolo 34
COMUNICAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE

Il responsabile del servizio contratti, divenuta definitiva l'aggiudicazione, provvede alla sua comunicazione o con notifica o mediante raccomandata R.R. unitamente all'invito a presentare i documenti di rito e necessari per la stipula del relativo atto negoziale.
All'aggiudicatario saranno richiesti i documenti di rito con la stessa procedura prevista dall'articolo seguente.
Qualora l'aggiudicatario non provveda neanche dopo rituale diffida, la giunta con atto motivato, revoca l'aggiudicazione, adottando i provvedimenti sanzionatori previsti dalle vigenti disposizioni, ed, eventualmente, aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'ar-ticolo 20.
Contemporaneamente alla comunicazione all'aggiudicatario il responsabile del servizio contratti provvede alle comunicazioni e alle pubblicazioni previste dalla legge e dal presente regolamento.


Articolo 35
DOCUMENTAZIONE E CAUZIONE

L'aggiudicatario deve presentare, entro dieci giorni o nei termini prefissati nel bando o nell'in-vito, la documentazione relativa al possesso dei requisiti presenti nelle dichiarazioni presentate in sede di gara; la documentazione prescritta dalle c.d. leggi antimafia; la cauzione; le ricevute dei versamenti per diritti e spese; diritti gli altri documenti previsti nel bando o nell'invito.
Per la c.d. documentazione antimafia si applicherà la disciplina prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 56. Per la stipula di contratti con artigiani, con esercenti professioni e nei casi previsti dal comma 9 dell'articolo 7 della citata legge la certificazione può essere sostituita da auto-certificazione.
La cauzione definitiva è dovuta, sia per i lavori come previsto dall'art. 50 L.R. 10/93,che per for-niture di beni e servizi nella misura del 5% dell'importo netto dell'appalto,tranne che per le forniture di beni e servizi di importo inferiore a lire 80.000.000 milioni di lire.
Per i lavori in economia e per quelli di somma urgenza, di importo inferiore a lire 20.000.000 non è dovuta la cauzione definitiva.
La cauzione definitiva come previsto dalla legge 19.6.1982, n. 348, potrà essere prestata mediante polizza fideiussoria assicurativa; mediante polizza fideiussoria bancaria.
Il responsabile dell'ufficio o servizio contratti provvede alla verifica della regolarità della documentazione e della cauzione e alla eventuale diffida, dando comunicazione alla giunta dell'eventuale inadempimento.
La cauzione sarà svincolata dopo il collaudo o dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione oppure dopo l'attestazione del regolare adempimento contrattuale da parte del responsabile dell'ufficio destinatario del bene o del servizio.
In caso di mancata stipula del contratto per qualsiasi motivo, anche per mancata prestazione della cauzione definitiva, la giunta potrà procedere, se previsto nel bando di gara, alla aggiudicazione alla ditta che segue nella graduatoria finale ai sensi del precedente art. 20, e alla procedura danno.


Articolo 36
SPESE E DIRITTI

Con la comunicazione dell'aggiudicazione sarà richiesto il versamento per le spese contrattuali e per i diritti di segretaria che, calcolati dall'ufficio contratti, saranno incassati nei relativi capitoli del bilancio.
L'ammontare delle spese contrattuali comprende gli importi per registrazione, bolli,riproduzione, rimborso stampati e spese sostenute dall'amministrazione per l'appalto, con esclusione quelle per la pubblicità.
La gestione e la rendicontazione sono di competenza dell'economo, che dovrà provvedere alla rendicontazione e alla richiesta di eventuale conguaglio entro 30 giorni dalla stipula dell'atto negoziale.
L'ammontare dei diritti di segreteria, sia per i contratti che per le scritture private sarà calcolata in base alle vigenti disposizioni e ripartito e devoluto fra il segretario pro tempore il Ministero dell'interno e il comune nelle misure previste dalla legge.
In caso di inadempimento da parte della ditta, che dovrà essere comunicato all'ufficio ragioneria, o non si procederà ai pagamenti dei corrispettivi o si procederà al recupero di quanto dovuto mediante compensazione da effettuare in tesoreria.


Articolo 37
FORME CONTRATTUALE

Nel rispetto delle norme vigenti e dei principi di cui all'art. 1, la forma contrattuale verrà determi-nata, di volta in volta con la delibera a contrattare, tenendo conto della natura e dell'entità dell'oggetto del contratto come segue:

  1. mediante scambio di corrispondenza e ordine da parte dell'amministrazione oppure offerta e successivo ordine, per le forniture o i servizi a pronta consegna e che non prevedano particolari garanzie entro l'importo di lire VEDI ART.7

  2. mediante sottoscrizione dell'offerta contratto o del capitolato d'oneri o del verbale di aggiudica-zione, per forniture e servizi che si esauriscono nell'arco di un mese prevedono particolari garanzie e il cui corrispettivo sarà pagato solo a prestazione avvenuta, entro l'importo di lire VEDI ART.7

  3. mediante scrittura privata non autenticata, non repertoriata e da registrare solo in caso d'uso, per l'esecuzione di opere per forniture e servizi che si esauriscono al massimo nell'arco di sei mesi e il cui importo non superi lire VEDI ART.7

  4. mediante contratto in forma pubblica amministrativa o scrittura privata in tutti gli altri casi. In ogni caso la presentazione di offerte e la sottoscrizione di atti o documenti impegna immediatamente i privati mentre l'impegno dell'amministrazione è subordinato all'assunzione dei necessari provvedimenti, e alla verifica dei requisiti previsti dalla vigente normativa.
    Gli atti e i contratti di cui ai numeri 2, 3 e 4 sono soggetti al versamento dei diritti di segreteria e al rimborso delle spese contrattuali, la cui riscossione è obbligatoria.

Articolo 38
LA STIPULA DEI CONTRATTI

Il contratto sarà perfezionato entro giorni 10 dal completamento degli adempimenti di cui all'art. 36.
La rappresentanza esterna del comune, espressa mediante la manifestazione formale della volontà dell'ente, è esercitata dai soggetti previsti dalle norme statutarie
Per le forme contrattuali previste dai numeri i e 2 del precedente articolo la volontà dell'ente si manifesta con la richiesta di preventivo o offerta oppure con l'ordine o la sottoscrizione per conferma dei documenti previsti al precitato numero 2.
Per le forme previste dai numeri 3 e 4 dell'articolo precedente mediante sottoscrizione contestuale dei atti negoziali ivi previsti.
I contratti in forma pubblica amministrativa sono rogati dal segretario comunale, che è tenuto ad osservare le vigenti norme in materia, compresa quella che disciplina l'attività notarile, e a vigilare sulla tenuta del relativo repertorio e sulla registrazione e sulla conservazione di detti contratti.
I contratti relativi a diritti reali di immobili registrati possono essere, su richiesta delle parti, rogati da un notaio il cui onorario sarà a carico della parte privata.


Articolo 39
LE REGISTRAZIONI

Fermo restando quanto previsto dall'ultimo comma del precedente articolo, gli atti negoziai. previsti dai numeri 2 e 3 dell'articolo 37, sono registrati, a cura del responsabile del servizio contratti, in un apposito registro cronologico con l'indicazione della data. delle parti, dell'oggetto e dell'importo dei tempi di esecuzione e pagamento.
Gli atti indicati al numero 4 del citato articolo sono assoggettati a registrazione fiscale a spese dell'appaltatore e a cura dell'ufficio contratti.
Inoltre sono istituiti presso l'ufficio contratti:

  1. il registro dei lavori pubblici;

  2. il registro delle forniture dei beni;

  3. il registro delle forniture di servizi.

In ogni registro saranno riportati a cura del responsabile del servizio, in ordine di aggiudicazione tutti gli appalti dell'anno, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo, del tempo di esecuzione, del metodo di aggiudicazione,dell'aggiudicatario, della data di aggiudicazione e del contratto.
Dai predetti registri entro il 15gennaio il responsabile del servizio contratti compilerà gli elenchi annuali dei lavori e delle forniture affidati nell'anno precedente mediante cottimo e/o trattativa privata da pubblicare, ai sensi dell'articolo 34 ter della L.R.21/85, per 15 giorni all'albo.
I registri sono pubblici e consultabili a semplice richiesta informale da parte di tutti i cittadini, mentre l'estrazione di copie è soggetta a richiesta in bollo e al pagamento delle spese di riproduzione, diritti e bollo, tranne che per i consiglieri comunali.


Articolo 40
CONTENUTO DEGLI ATTI NEGOZIALI

Tutti gli atti negoziali, in cui si estrinseca la volontà delle parti contraenti, tranne quelli di cui al n. 1
del precedente articolo 37, oltre all'esatta individuazione del contraente e alle clausole di rito,dovranno indicare:

  • l'oggetto dell'appalto, con l'esatta quantità e qualità dei lavori o delle forniture;

  • l'importo e i tempi e le modalità di pagamento, compresa l'indicazione delle persone autorizzate a riscuotere;

  • i termini di esecuzione, di consegna e di eventuale collaudo:

  • le eventuali penalità o esecuzioni di ufficio.

Ai fini della interpretazione complessiva e della loro conservazione, a tutti gli atti negoziali si applicano le norme dell'articolo 1362 del codice civile.
Per detti fini, fanno parte integrante anche se non allegati, le schede tecniche, i preventivi, i capi-tolati, i progetti, le proposte, le offerte, la delibera a contrattare.


Articolo 41
ESECUZIONE DEGLI ATTI NEGOZIALI

I rapporti contrattuali sono regolati dalle clausole contrattuali; dal capitolato di appalto; dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
La consegna dei lavori o l'ordine delle forniture dovrà, ai fini del computo del tempo per l'adempimento, avere data certa. In caso di urgenza potranno essere fatti prima della stipula del contratto ma dopo gli accertamenti antimafia e il deposito dei piani di sicurezza.
Non sono ammesse cessioni e di norma variazioni, subappalti, proroghe, sospensioni. tranne che nei casi previsti dalla legge e previa richiesta motivata e debitamente autorizzata
Per l'esecuzione di lavori si applicano le norme vigenti nella Regione Siciliana sia per la conduzione e i pagamenti che per il collaudo; per le forniture di beni e servizi si applicano, oltre alle norme che regolano le pubbliche forniture, le relative norme del codice civile.
Fermi restando i compiti della direzione lavori, dell'esatta esecuzione dei lavori è responsabile l'ufficio tecnico, mentre di quella delle forniture di beni e servizi è responsabile l'ufficio o il servizio destinatario.
Per le modalità di pagamento si applicano le vigenti norme integrate da quelle del regolamento di contabilità.


Articolo 42
CESSIONE - SUBAPPALTO - PROROGHE

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere e le forniture compresi nel contratto, di cui è vietata la cessione.
Ferme restando le disposizioni previste dalla vigente normativa di recepimento delle direttive comunitarie, per gli appalti di opere pubbliche è ammesso il subappalto nei limiti previsti dall'articolo 46 della L.R. 21/85, mentre per gli appalti di forniture di beni e servizi, per i quali per effetto del loro importo si applica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie, è ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste da detta normativa.
Diversamente per gli appalti di forniture di beni e servizi, per i quali l'effetto del loro importo non si applica la normativa di attuazione delle direttive comunitarie, non è ammesso il sub-appalto.
Per le proroghe negli appalti di lavori pubblici si applica l'art. 24 della L.R. 21/85,negli appalti di forniture provvederà la giunta previo parere del responsabile del servizio interessato.


Articolo 43
NORME FINALI

Sono abrogate le norme dei regolamenti comunali in contrasto con quanto disposto dal pre-sente regolamento
lì presente regolamento entra in vigore dopo il favorevole riscontro da parte dell'organo di controllo e la successiva pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio del comune.
Sarà inserito nella raccolta dei regolamenti, in libera visione di chiunque ne faccia richiesta, mentre per il rilascio di copia informale dovrà essere corrisposto il costo di riproduzione come previsto dalle vigenti disposizioni.

 


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